di Stefano Ceccanti *  

Ad oggi, la nuova legge elettorale, la legge Rosato, ha una data, 3 novembre 2017, ma non ha ancora un numero perché è stata approvata ma non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Però è già possibile fare una prima analisi e trarre qualche conclusione.

SCHEDA Come funziona la nuova legge elettorale: il Rosatellum

Partiamo da alcune premesse: in pratica, la legge è identica per Camera e Senato. Chi vota può optare solo per una lista, e in questo caso il voto si estende automaticamente al candidato uninominale collegato: ad esempio, io voto per la lista A e il voto vale anche per il signor Rossi, candidato uninominale; oppure può dare due voti coerenti, a una lista e a un candidato uninominale collegato, ovvero alla lista A e al signor Rossi; ancora, può votare solo il candidato uninominale che è una sorta di capolista di coalizione, nel qual caso il voto è attribuito pro quota tra le liste proporzionali apparentate secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori (ad esempio, se nove elettori votano solo il candidato e ci sono due liste collegate, di cui la prima con il doppio dei voti della seconda, sei voti si spalmano sulla prima e tre sulla seconda). Il voto per il solo candidato uninominale quindi non altera i rapporti di forza all’interno delle coalizioni, ma solo quelli tra le coalizioni.

Due notazioni importanti: non è ammesso il doppio voto incoerente, o voto disgiunto, (Rossi e lista D; Bianchi e lista A), né è previsto il voto di preferenza; e le coalizioni devono essere omogenee sul piano nazionale, ovvero una lista non può stare in una coalizione in una circoscrizione e al di fuori di essa in una circoscrizione differente.

Detto ciò, dal punto di vista della scelta dei candidati la situazione è decisamente migliorata: siamo tornati, sia pure con proporzioni diverse, alla logica delle leggi Mattarella, un mix tra candidati nei collegi e liste bloccate corte stampate sulla scheda. Ci sono dunque i requisiti di conoscibilità dei singoli candidati, a differenza delle liste bloccate lunghe della legge Calderoli con cui abbiamo votato in occasione delle ultime tre elezioni. Si evita anche l’anomala competizione fratricida con le preferenze nell’ambito della stessa lista, che le norme previgenti prevedevano. Una competizione, peraltro, che prevedeva un capolista bloccato e la preferenza doppia alla Camera, e una preferenza unica sul mostruoso ambito regionale al Senato.

Dal punto di vista della prevedibilità del voto rispetto alla formazione dei governi la legge non è soddisfacente. È infatti piuttosto improbabile che la prima lista o coalizione raggiunga la fatidica quota del 40% dei voti in entrambe le Camere, la soglia implicita che potrebbe far sperare in un risultato decisivo. Per inciso: dal momento che ben sette classi di età (da 18 a 25 anni) votano solo alla Camera, avendo mantenuto il rapporto fiduciario anche col Senato, la probabilità che persino due leggi identiche producano risultati diversi resta comunque statisticamente elevata.

Vale la pena ricordare comunque che questi problemi – risultato non decisivo e doppio rapporto fiduciario con maggioranze diverse – non nascono con questa legge, ma con il risultato del referendum e la conseguente sentenza della Corte Costituzionale. Caso mai questa legge ha il merito di ridurre almeno un po’ il danno perché allinea le due leggi, e dà un certo vantaggio anche sotto il 40%. Con le norme previgenti se qualcuno arrivava al 40% scattava il premio esplicito, altrimenti c’era la proporzionale pura, a parte lo sbarramento. Qui invece, essendo il premio “implicito”, ossia legato ai collegi, un certo effetto maggioritario ci sarà comunque. Cosa potrà quindi accadere? Riuscirà qualcuno, a quel punto, senza un risultato decisivo, a stipulare coalizioni più ampie rispetto a quella con cui si è presentato, magari senza rompere quelle elettorali, e ad avere infine una maggioranza parlamentare? Non si rischieranno elezioni ripetute? Oppure il Presidente della Repubblica sarà costretto da subito a un forte attivismo nella formazione dei governi? Se questo correttivo presidenziale è destinato ad essere ora più stabile, sin dagli inizi delle legislature, come giustificare il fatto che poteri come quello della nomina del Governo e dello scioglimento anticipato, utilizzati costantemente in modo sostanziale e discrezionale, possano spettare a un organo eletto solo indirettamente?

Certo lo scopriremo vivendo e votando, ma al momento, sulla base di queste previsioni, forse si può dire che la questione della legislazione elettorale appare destinata a riproporsi nel nuovo contesto anzitutto come legislazione per l’elezione popolare del Presidente prima che come nuova legge per eleggere le Camere. Materia di riflessione per la nuova legislatura che inizierà con prevedibili difficoltà nel 2018.

La transizione sembra quindi proseguire anche dopo l’approvazione di questa legge che appare quindi al momento anch’essa provvisoria.

* Stefano Ceccanti è professore di Diritto Pubblico alla Sapienza di Roma

Articolo consultabile su: Repubblica.it

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One Comment

  1. prof. Miguel Mz Cuadrado, 11 Novembre 2017 at 12:52

    Sigo con máximo interés la reforma de la ley electoral de Italia. Le hemos dedicado muchas horas en la Universidad Complutense y en mi cátedra Jean Monnet de Derecho constitucional europeo muchas horas, con invitación a varios profesores europeos, incluido el prof. Caciagli, como base previa de la reforma constitucional de la C. 1948.
    Esperamos que esta vez salga por fin adelante, la ley y la reforma constitucional, para
    equiparar su interés con los casos del tránsito de gobiernos de preeminencia parlamentaria a formas de gobierno de modernización como los casos de Alemania 49,Francia 58 y España 78.

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